Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti, nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di idoneo titolo di studio intendono svolgere la pratica professionale, ovvero essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
Il Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta Provincia.
Inoltre, si ricorda che una volta superato con esito positivo l'esame di stato, i nuovi iscritti devono qualificarsi all'Eppi (Ente di Previdenza Periti Industriali) cio' riguarda tutti i Periti Industriali iscritti all'Albo, sia che esercitino la professione sia che non la esercitino e deve avvenire entro 60 giorni dalla data di iscrizione all'Albo. Ricorda, se non presenti la modulistica di qualificazione o la trasmetti in ritardo, sarai soggetto all'applicazione delle sanzioni Regolamento Eppi, art.11 comma 5
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